Per individuare coloro i quali sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico occorre fare riferimento all art. 190 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale:

I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Quindi, l’obbligo del registro ricade:

1)    Sui soggetti di cui all’art. 189, comma 3, ovvero:

“chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

E sui soggetti di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), ovvero:

2)    le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi generati da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali; le attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Si noti come, in relazione all’obbligo del registro per le imprese che producono rifiuti non pericolosi, la normativa fa esplicito riferimento solo ai soggetti di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), lasciando esclusi gli altri.

Ciò comporta che sono esonerati dall’obbligo del registro gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi elencati alle altre lettere dell’art. 184, comma 3, ovvero:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Ne deriva che per le imprese edili, quali produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e costruzione, non esiste alcun obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico. Tale obbligo è invece vigente se dalle attività di costruzione e demolizione si originano rifiuti pericolosi.

Data, dunque, la differenza di obbligo documentale tra rifiuto pericoloso e non pericoloso (e le sanzioni per omessa tenuta dei registri), è necessario che il produttore verifichi se i propri rifiuti contengano o meno sostanze pericolose (es. amianto, idrocarburi, etc). La verifica della pericolosità andrà rigorosamente effettuata mediante analisi chimica, soprattuto in presenza di codice CER con voce a specchio.