L’art. 183, comma 1, lett. a) definisce rifiuto “qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell’ Allegato A alla parte quarta del presente decreto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Tecnicamente si è di fronte ad un rifiuto solo a due condizioni, che devono sussistere contemporaneamente:
1) si tratti di sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
2) si tratti di sostanze od oggetti che rientrino in determinate categorie (Elenco CER ).