L’interessato, per evitare che il procedimento sanzionatorio prosegua, può effettuare entro 60 giorni dalla notifica (o dalla contestazione immediata) il pagamento in misura ridotta (pari ad un terzo del massimo) della sanzione relativa all’infrazione commessa o presunta tale.
In ogni caso l’interessato che riceve la contestazione può far pervenire all’Organo Competente ad irrogare la sanzione (in genere la Provincia) SCRITTI DIFENSIVI e PUO’ CHIEDERE DI ESSERE SENTITO, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.