Il recapito sul suolo è generalmente vietato ed è consentito, come eccezione, nei seguenti casi:

a) Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati dalle regioni. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchè dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.