Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CE, disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, introducendo importanti innovazioni in relazione alla condotta che la Pubblica Amministrazione deve tenere nel momento in cui gli vengono espressamente richieste dal cittadino informazioni in materia ambientale.
Secondo questo decreto l’informazione ambientale è di dominio pubblico e deve essere resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta senza che questi sia tenuto a dichiarare il proprio interesse all’informazione.
In particolare l’autorità pubblica è obbligata a mettere a disposizione del richiedente, su semplice richiesta scritta, l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Solo in caso eccezionale, quando cioè l’entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire all’autorità pubblica di soddisfarla nel termine suddetto, questa può procrastinare il termine fino a 60 giorni. In questo caso deve dare comunicazione della proroga sempre entro il trentesimo giorno indicandone le ragioni.