L’autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera può sospendere il procedimento autorizzativo nel caso in cui il Comune dove risiede l’azienda richiedente non esprima il suo parere per il rilascio dell’atto di autorizzazione?
E’ anzitutto opportuno chiarire che, secondo i principi ormai consolidati della normativa ambientale e più volte ribaditi anche dalla Corte di giustizia Europea, le autorizzazioni ambientali non godono del silenzio-assenso ma devono essere formalmente espresse e comunicate, oltre che preventivamente richieste. In altre parole, è vietato realizzare qualsiasi intervento che abbia impatti sulle emissioni, senza prima ottenere un formale provvedimento di autorizzazione dall’autorità competente.
Per quanto riguarda il settore delle emissioni in atmosfera, per tutto quanto detto, il gestore deve richiedere e ottenere una espressa autorizzazione, qualor non sia possibile aderire ad autorizzazioni a carattere generale (attuali attività in deroga prima definite “a ridotto inquinamento” ai sensi del D.P.R. 203/88).
Precisato ciò, nel caso specifico oggetto di richiesta, premesso che in materia di Conferenza dei Servizi si intendono richiamate le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, va precisato che tale conferenza va indetta anche in caso di mancato riscontro del sindaco.
Si considera infatti acquisito l’assenso degli enti e dei soggetti che, pur regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la propria volontà nei termini di cui al comma 7 dell’art. 14-ter della legge 241/1990 e successive modificazioni.
Ai sensi di tale disposto si considera quindi acquisito il parere del Comune anche quando non formalmente espresso (vale in pratica la regola del silenzio-assenso).
Pertanto la decisione di sospendere il procedimento perchè il comune non si è espresso, è assolutamente illegittima.