Analogamente a quanto previsto dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), anche il D.Lgs. 152/06 (c.d. testo unico ambientale all’art. 183, comma 1, lett. m), definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”.

In pratica, il rifiuto, in attesa di essere conferito a terzi autorizzati al trasporto/smaltimento, deve essere stoccato in un’area specifica chiamata deposito temporaneo che è l’unico a non essere soggetto ad alcuna autorizzazione (al contrario del deposito preliminare e messa in riserva) se si rispettano precise condizioni e vincoli e quantitativi/temporali.

La prima condizione concerne la pericolosità dei rifiuti depositati, che non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), n° policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).

Inoltre il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Infine devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda invece le modalità di avviamento al recupero o allo smaltimento, secondo il testo unico ambientale, aggiornato con il correttivo 2008 (D.Lgs. 4/2008), il produttore può scegliere, in base alle proprie esigenze, di raggruppare i rifiuti in due diverse modalità ALTERNATIVE:

a) scegliere di raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi (deposito temporaneo con limiti temporali).

b) scegliere di raggruppare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo massimo di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi o 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi esonerandosi così dal termine massimo dei tre mesi. In tal caso provvederà alla raccolta e all’avvio alle operazioni di smaltimento quando avrà raggiunto tale quantitativo massimo, anche superando il limite dei tre mesi (deposito temporaneo con limiti quantitativi). Tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi, il termine di giacenza non può superare mai un anno.

Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio nellìambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, assoggettando l’impresa all’obbligo di autorizzazione da parte della Regione o della Provincia delegata.

Inoltre l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire imprescindibilmente all’interno del luogo di produzione dei rifiuti. Infatti, affinchè si possa ritenere esente dal regime autorizzatorio, non può assolutamente essere realizzato dal produttore in un posto diverso da quello in cui i rifiuti sono generati.

Qualora, quindi, un’impresa intenda o non possa rispettare tutte le prescrizioni descritte, deve richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio in conto proprio di rifiuti speciali.