La classificazione di rifiuto come tossico-nocivo fu introdotta dal D.P.R. 915/82 che stabiliva tre tipologie di rifiuti: a) urbani; b) speciali; c) tossico-nocivi.

Questa classificazione è stata però abrogata già nel 1997, quando con l’entrata in vigore del decreto Ronchi n. 22 del 1997, in ossequio alla normativa europea 91/689/CEE, il concetto di rifiuto “tossico e nocivo” veniva sostituito da quello di rifiuto “pericoloso”.

Ancora attualmente, sotto la vigenza del testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06), i rifiuti si classificano in base alla loro origine in a) urbani e b) speciali; in base alle loro caratteristiche di pericolosità in a) pericolosi; b) non pericolosi.

Quindi il riferimento alla precedente classificazione tossico/nocivo è oggi del tutto superato.

Tuttavia nella caratterizzazione del rifiuto ai fini dello smaltimento tale riferimento può essere ancora rilevante. Infatti ci sono ancora molte discariche che operano secondo il vecchio regime ex D.P.R. 915/1982 e pertanto i parametri previsti per individuare i rifiuti che, in vigenza dell’ex D.P.R: 915/82, erano classificati tossici e nocivi, continuano ad essere utilizzati ai fini dell’individuazione, in via transitoria, dei rifiuti smaltibili nelle varie categorie di discarica.

Ricordiamo che anche le nuove discariche (ovvero quelle autorizzate dopo il 2003) possono smaltire i rifiuti in osservanza delle condizioni e limiti della delibera 1984 (applicativa del D.P.R. 915/82), fino al 30 giugno 2009.