Precisiamo anzitutto che per acque reflue domestiche, la normativa (D.Lgs. 152/06, art. 74 comma 1) intende le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche.
Il legislatore ha introdotto una semplificazione per ciò che riguarda la possibilità di sversare gli scarichi di acque domestiche in una rete di fognatura pubblica. Infatti gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ATO competente.
Bisogna, in ogni caso, prestare attenzione al fatto che un necessario requisito ai fini dell’assimilazione sia rappresentato dalla normativa regionale. Alle Regioni è attribuito un potere discrezionale distabilire quali siano gli scarichi che, con caratteristiche qualitativamente equivalenti a quelle domestiche, possono essere assimilati.
L’ art. 74, novellato dal T.U.A., ha infatti previsto al comma 7, lettera e), che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Sono quindi assimilate alle acque reflue domestiche quelle acque reflue che presentano le medesime caratteristiche di qualità, pur provenendo da edifici non residenziali ossia scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività produttive, sia artigianali che industriali o commerciali purchè, predetti reflui, siano stati preventivamente indicati dalla normativa regionale. (A. Quaranta, 2008)
Molte regioni d’Italia (Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, etc…) hanno disciplinato che le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, sono acque reflue domestiche.
Sulla base di tutte queste considerazioni il titolare dello scarico, o il consulente incaricato, dovrà valutare quindi come si origina lo scarico; se in esso si ritrovino sostanze estranee rispetto alla normale composizione di un refluo domestico (derivante dal metabolismo umano o altre attività domestiche); se il refluo sia assimilato alle acque domestiche ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Le acque, invece, che hanno caratteristiche diverse da quelle derivanti da attività domestiche o da metabolismo umano, sono “acque reflue industriali”. In tal caso è necessario richiedere l’autorizzazione allo scarico alle Autorità Competenti.