La tariffa di fognatura è dovuta solo se c’è allacciamento
Il presupposto per l’applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue è sempre l’allacciamento alla fognatura pubblica, pertanto quando questo allacciamento manca o non è obbligatorio per legge la tariffa non può essere applicata.
Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 36/1994, nessun canone di depurazione e fognatura può dunque essere autonomamente richiesto dal gestore del servizio idrico integrato in assenza dell’allaccio alla pubblica fognatura.
Il canone di depurazione è dovuto anche se non c’è il depuratore comunale
E’ invece da corrispondere il canone di depurazione insieme con quello di fognatura anche quando l’utente sia allacciato alla pubblica fognatura ma il servizio di depurazione non sia effettivamente fornito, ovvero quando la fognatura sia sprovvista di idonei impianti di depurazione o quando essi siano temporaneamente fuori esercizio. (Questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 355 del 10/10/08. Leggi gli aggiornamenti ).
Il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle Entrate
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000, confermando tale tesi, ha precisato appunto che l’allaccio alla pubblica fognatura costituisce il presupposto impositivo generale, la cui sussistenza deve essere verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione. La stessa conferma perviene dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 09.07.2002.
E’ possibile richiedere il rimborso quando la tariffa non è dovuta?
Le imprese che non risultino allacciate alla fogna e che non siano obbligate per legge ad esserlo ma che corrispondono la tariffa di fognatura e depurazione, possono richiedere l’esenzione dal pagamento della tariffa.
Un nostro cliente ha sia ottenuto l’esenzione dal pagamento della tariffa sia il rimborso dei pagamenti effettuati nei 5 anni precedenti
Un’impresa produttiva italiana, nostro cliente, genera scarichi idrici industriali recapitanti in un corso d’acqua superficiale. L’azienda non è mai stata allacciata alla pubblica fognatura che oltretutto risultava anche assente nella zona dove insiste lo stabilimento. Nonostante ciò corrispondeva da diversi anni la tariffa di fognatura e depurazione all’ente gestore del servizio idrico integrato.
Consci dell’illegittimità della richiesta i pagamento, abbiamo chiesto al servizio tecnico dell’ente gestore di effettuare un sopralluogo presso il sito produttivo dell’azienda, al fine di constatare l’assenza della rete di pubblica fognatura e l’infattibilità tecnica di un collegamento al punto più vicino.
Dopo la verifica e conferma dei riscontri tecnici (già precedentemnte appurati di nostra iniziativa), abbiamo richiesto e ottenuto l’esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione ed il rimborso delle somme corrisposte negli anni precedenti recuperando centinaia di euro e risparmiandone per il futuro.