In data 27 luglio 2007, l’Albo gestori rifiuti, con Circolare n.1555 ha chiarito i limiti dell’iscrizione alle categorie 2 e 3 dell’Albo.

Con riferimento all’ art. 212 c. 20 del D.Lgs. 152/06, l’Albo ha ritenuto possibile per un’impresa iscritta con procedura ordinaria, alle condizioni stabilite dal comma sopra indicato, trasportare i rifiuti anche fino ad impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata, ma non ha ritenuto ammissibile l’inverso.

La circolare per esteso:

Prot.n. 1555/ALBO/PRES 27 LUGLIO 2007

OGGETTO: Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti.

E’ stato richiesto di chiarire se sia possibile all’impresa iscritta, con procedura semplificata, nelle categorie 2 o 3 destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria. Il Comitato nazionale ha ritenuto che, ai sensi del comma 20 dell’articolo 212 del D.Lgs 152/06, l’impresa iscritta con procedura ordinaria possa, alle condizioni stabilite dallo stesso comma, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata. Non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione di cui alle categorie 2 o 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.