|
17 Novembre 2008
gentile contributo dell'Avv. Alfredo Cretella
La normativa in
tema di acque reflue ha visto l’avvicendarsi di diverse disposizioni negli
anni, sia di matrice comunitaria che nazionale, che hanno creato non pochi
problemi interpretativi sotto diversi aspetti. In sede comunitaria si registra la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, direttiva dettata nell’ambito di un rafforzamento
della tutela
ambientale, prescrivendo all’uopo specifiche disposizioni (anche in ordine ai
diversi soggetti passivi interessati) e contestualmente prevedendo una serie di
termini di attuazione per permettere agli Stati membri l’adeguamento a quanto
predisposto in sede comunitaria.
Proprio in tema di acque reflue vi è stata
altresì una condanna dello Stato italiano, per mancata osservanza della direttiva richiamata, con sentenza della Corte di Giustizia del 25 aprile 2002.
In un recente
passato, il profilo, che spesso è stato posto all’attenzione dei giudici non
solo della Suprema Corte ma anche di
quelli delle Commissioni Tributarie (anteriormente alla
riforma legislativa) ha riguardato
quello del termine di prescrizione, ossia se il tributo soggiacesse alla prescrizione triennale di cui all’art. 290 del
T.U.F.L. (Testo Unico per la finanza
locale) ovvero a quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. e quale
fosse il dies a quo del
suddetto termine. La confusione normativa ha indotto altresì il Ministero delle
Finanze ad intervenire attraverso l’emissione di alcune circolari interpretative nn. 263/E 29.10.1996 e 177/ E
del 5.10.2000, che peraltro non hanno raggiunto il risultato chiarificatore
sperato, atteso che ognuna di esse individua un termine di prescrizione
diverso: la prima triennale, la seconda quinquennale. A ciò si aggiunga che
all’interno di una stessa giurisdizione e persino di una stessa sezione si sono
avute sentenze difformi proprio in riferimento al termine prescrizionale.
In realtà, ciò
che ha maggiormente creato disappunto nei cittadini è stata la norma di cui all’art. 14 comma 1 della legge 10 maggio 1994 n. 36 recante “Norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento” che ha trasformato la
natura del canone di depurazione da tributaria in tariffaria, disponendo che la corresponsione del canone di depurazione era
dovuta indipendentemente dalla
sussistenza degli impianti, in quanto in mancanza del servizio, le somme
versate dai contribuenti confluivano in un fondo vincolato
per la realizzazione degli stessi
depuratori. Senza voler qui riportare l’ampio excursus della
normativa di settore operato dai giudici della
Consulta, ponendo a confronto anche ipotesi normative diverse previste in altri
settori, la Corte ha rilevato in
primo luogo la natura di
corrispettivo della tariffa in
quanto volta- così come previsto dalla
norma di cui all’art. 13 comma 2
L.n. 36/94- a coprire i costi di investimento e di
esercizio.
La stessa
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ex multis Cass.sez.un., n. 6418/2005)
ha confermato tale interpretazione, riconoscendo la
giurisdizione del giudice ordinario in quanto la
legge n. 36/94 e succ. mod., ha trasformato il canone di depurazione da tributo
a corrispettivo di diritto privato ( si tenga presente che tale interpretazione
è anteriore all’entrata in vigore della
legge del 2.12.2005 n. 248 che ha attribuito alla
giurisdizione tributaria le controversie in materia di scarico e depurazione
delle acque reflue a prescindere dalla
natura della debenza, e cioè se essa
sia configurabile quale tributo ovvero corrispettivo). Così definita la natura del canone e cioè,quale corrispettivo di
una prestazione, la sua fonte non si
aggancia ad un atto autoritativo bensì al contratto di utenza.
Si è quindi di
fronte ad un regolare sinallagma contrattuale ove a fronte di una prestazione è
lecito attendersi una controprestazione, e nel caso di specie la controprestazione consiste proprio
nell’attuazione concreta dei depuratori e della
loro corretta gestione, nella
fruizione da parte degli utenti del servizio di depurazione. Diversamente
opinando si sarebbe in presenza di una prestazione sine die da parte degli utenti, i quali sarebbero parte
contrattuale solo formalmente, poiché nella
sostanza, anche a fronte di un inadempimento dell’altra parte, non avrebbero
alcun rimedio giuridico a tutela della loro posizione. Alla
luce delle considerazioni svolte la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 della legge n. 36/94 sia nel testo originario sia nel
testo modificato dall’art. 28 della
legge n. 179 del 2002. La Corte dichiara altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11.03.1953 n. 87, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 155 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 152 del 3.04.2006
(Norme in tema ambientale) nella
parte in cui prevede che la quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi”.
Si spera a questo
punto, che la dichiarata
illegittimità delle norme citate, funga da deterrente alla
cronica negligenza mostrata in questo settore, poiché diversamente potrebbero
profilarsi diverse azioni
giudiziarie intentate da parte dei contribuenti con notevole danno per le
amministrazioni interessate. Ciò senza considerare gli indubbi profili di
interesse che si aprono sul fronte del diritto alla
ripetizione delle somme, versate dai cittadini-contribuenti a tale titolo e che
sulla scorta della decisione adottata dalla
Consulta devono qualificarsi come indebito.
Leggi anche:
Il canone di depurazione non va pagato se non c'è il depuratore
Hai commenti su questo articolo? Lasciaci il tuo feedback facendo
riferimento al titolo dell'articolo. Saremo lieti di ricevere il tuo riscontro.
|