Le responsabilità del produttore di rifiuti: errori frequenti, vecchie consuetudini e ancora poca conoscenza delle leggi. (Parte seconda)


rifiuti-responsabilita

Accertamento su trasporto e destinazione
Uno dei maggiori oneri a carico del produttore è costituito dall’individuazione del soggetto idoneo a cui affidare i rifiuti prodotti, ovvero un soggetto dotato di tutte le autorizzazioni o iscrizioni richieste per legge per poter svolgere una o più fasi della gestione. La ditta dovrà dunque scegliere e affidare il rifiuto a un trasportatore, quando non sia lei stessa abilitata a farlo, correttamente iscritto all’Albo dei gestori ambientali che consegnerà il carico all’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero che deve, a sua volta, essere legittimato a riceverlo, ovvero autorizzato secondo la procedura di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

La gestione illecita del rifiuto non è poi una possibilità così remota…
La rilevanza di tutti questi aspetti meglio si comprende se si considera che la consegna del rifiuto da parte del produttore a un trasportatore non iscritto regolarmente all’Albo si configura come gestione illecita di rifiuti a cui rispondono insieme produttore e trasportatore.

Il formulario: un documento fondamentale
Fondamentale e severamente sanzionata è inoltre tutta la procedura di trasporto che la norma ambientale ben si è preoccupata di dettagliare e disciplinare in modo chiaro e rigoroso costruendo un sistema in cui la responsabilità del produttore/detentore nella gestione del rifiuto non decade nemmeno quando i rifiuti sono conferiti al trasportatore.
In particolare l’art. 193 del D.Lgs. 152/06 dispone che i rifiuti siano sempre accompagnati durante il trasporto da un formulario di identificazione, le cui copie devono essere conservate per 5 anni.

Quando va compilato il formulario?
Il formulario, per i cui contenuti si applicano le disposizioni del D.M. 145/1998 fino ad emanazione di nuovo decreto, deve essere compilato all’atto della partenza del rifiuto dal luogo di produzione con tutti i dati da esso richiesti, fatta eccezione per quelli che devono essere compilati dall’impianto finale di destinazione. E’ assolutamente fraudolenta la compilazione del formulario o il suo completamento a partenza già avvenuta o nel corso di una tappa intermedia.

Il formulario può essere compilato dal trasportatore?
Quand’anche il produttore avesse deciso di affidare al trasportatore la compilazione del formulario, ha l’onere di accertarsi e verificare che il documento sia correttamente compilato se vuole mettersi al riparo dalle possibili condotte illegali che verrebbero a configurarsi, ad esempio, nel momento in cui da una verifica della polizia giudiziaria su strada risulti una mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel formulario e quanto emerso realmente dal carico in viaggio.

La prudenza non è mai troppa!
Sarebbe opportuno, ove redatto, accompagnare il trasporto anche con il certificato d’analisi del rifiuto oltre che con il formulario, in modo tale che il controllore che ferma il mezzo di trasporto su strada possa agevolmente stabilire la natura del rifiuto senza essere costretto a procedere ad un fermo amministrativo del mezzo stesso. La prudenza in tal senso non guasta visto che, anche in perfetta buona fede, si corre il rischio di un coinvolgimento in attività illecite quando non si dispone di prove sufficienti a dimostrarne la propria estraneità.

Ecco allora che anche la firma diventa un chiaro tratto distintivo perché è la conferma della corresponsabilità in tutto ciò che nel formulario viene scritto e riportato.

Ricapitoliamo i punti salienti
Pertanto, prima di apporre la propria firma o lasciare che il carico parta, è bene accertarsi con estrema scrupolosità almeno che:
Il formulario sia correttamente compilato in ogni sua parte prima della partenza del rifiuto dal luogo di produzione;
La destinazione sia indicata e non ignota e che sia scritto il nominativo e l’indirizzo dell’impianto finale.
Origine, tipologia e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto siano correttamente indicate, oltre alla quantità del carico da trasportare che va indicata anche quando in partenza non esiste un sistema di pesatura.
La quarta copia del documento ritorni in azienda entro 3 mesi dalla data di arrivo del trasportatore.
Sia comunicata alla Provincia territorialmente competente l’eventuale mancato ritorno della quarta copia.
Gli ultimi due dei punti citati sono la riprova, ancora una volta, del fatto che il titolare d’impresa la cui attività ha generato il rifiuto è e resta responsabile della sua corretta gestione fino a quando non attesti, o abbia fatto di tutto per farlo, il buon esito del trasporto e dello smaltimento/recupero finale.

Le sanzioni purtroppo non mancano…
Si evidenzia che a parità di omissione totale del formulario o incompletezza, ci si ritrova di fronte ad una infrazione amministrativa nel caso di rifiuti non pericolosi e di fronte ad un illecito penale nel caso di rifiuti pericolosi.