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09 Luglio 2008, Studio Kemis
1.
Applicazione normativa: è anzitutto importante verificare se il progetto di
intervento che si ha intenzione di realizzare o le modifiche di impianti
esistenti possano o meno comportare l'applicazione della normativa vigente in
materia di emissioni in atmosfera, perché ci possono essere anche impianti e
attività considerate in deroga o altri esclusi dall’obbligo di autorizzazione.
E’ inoltre frequente il caso in cui su un impianto esistente vengano effettuate
modifiche legate, ad esempio, ad esigenze produttive (variazioni di processo produttivo, modifiche di impianto, cambio di materie prime, etc) : è opportuno stabilire se le modifiche che si vogliono apportare si configurano come
modifiche sostanziali che richiedono l’autorizzazione.
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25 Giugno 2008, Studio Kemis
La verifica a destino del
carico di rifiuti
Gli automezzi che trasportano
rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti a procedure di
accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico. Durante questa fase si
provvede al controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica,
si procede alla sua pesatura e si controllano i documenti di accompagnamento. Il rifiuto, oggetto del conferimento, deve ovviamente risultare conforme, fisicamente e chimicamente,
alle analisi effettuate e ad eventuali schede descrittive che il mittente abbia
fornito.
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31 Maggio 2008, Studio Kemis
“Quel
camino è autorizzato? Ma no! È solo un ricambio d’aria!”
Questa è la “simpatica” risposta che ci è
capitato di sentire durante un nostro sopralluogo tecnico.
In realtà, a parte
l’indubbia simpatia, la cosa è piuttosto seria visto che una cattiva
interpretazione di cosa sia un punto di emissione e cosa invece uno “sfiato o
ricambio d’aria” può avere come conseguenza spiacevoli effetti sanzionatori e
penali per il legale rappresentante dell’azienda.
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20 Maggio 2008, Studio Kemis
La
gestione illecita dei rifiuti non è solo ecomafia e fatti eclatanti
Quando si parla
di gestione illecita del rifiuto, la maggior parte delle imprese che generano
rifiuti, i cosiddetti produttori iniziali come definiti all’art. 183 del D.Lgs.
152/06, tende a liquidare il problema con la
parola Ecomafia, sentendosi automaticamente
non coinvolta in prima persona nella questione illegalità. Forse non tutti ce
ne siamo ancora accorti, ma in realtà anche le aziende che cercano ancora
onestamente di mandare avanti la loro attività produttiva, incorrono, non
intenzionalmente, nel rischio di coinvolgimento in attività illecite poiché, in
quanto produttori, sono responsabili per legge anche di verificare come il
rifiuto viene gestito dal trasportatore e dal destinatario finale. Incredibile?
ma vero…
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23 Marzo 2008, Studio Kemis
PRIMA PARTE
La
normativa sui rifiuti: ne è passata di acqua sotto i ponti… 
Le problematiche relative alla gestione dei rifiuti sono state pressoché
ignorate fino alla promulgazione nel 1982 del D.P.R. n. 915 ai cui enunciati è
stata successivamente data applicazione con la delibera del 27 luglio 1984.
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23 Marzo 2008, Studio Kemis
SECONDA PARTE (segue da)
Accertamento
su trasporto e destinazione
Uno dei maggiori oneri a carico del produttore è costituito dall’individuazione
del soggetto idoneo a cui affidare i rifiuti prodotti, ovvero un soggetto
dotato di tutte le autorizzazioni o iscrizioni richieste per legge per poter
svolgere una o più fasi della gestione.
La ditta dovrà
dunque scegliere e affidare il rifiuto a un trasportatore, quando non sia lei
stessa abilitata a farlo, correttamente iscritto all’Albo dei gestori
ambientali che consegnerà il carico all’impianto di destinazione per lo
smaltimento o il recupero che deve, a sua volta, essere legittimato a
riceverlo, ovvero autorizzato secondo la procedura di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006.
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23 Marzo 2008, Studio Kemis
TERZA PARTE (segue da)
Un
caso particolare in cui non basta la quarta copia del formulario
Inoltre il D.Lgs. 152/06 stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a
soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15
dell’Allegato B alla parte quarta del suddetto decreto, la responsabilità dei
produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre alla quarta copia del formulario di trasporto, abbiano ricevuto
il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto
che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.
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27 Marzo 2008, Studio Kemis
Attenzione
alle procedure!
E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29.01.08 il decreto D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 che ha apportato ulteriori correzioni e integrazioni al
testo unico ambientale D.Lgs. 152/06 riformulando anche la gestione delle terre
e rocce da scavo.
Le terre e rocce
da scavo vengono escluse dalla normativa sui rifiuti solo se utilizzate nel
rispetto della disciplina fissata dall’articolo 186 del correttivo 2008,
completamente riscritto rispetto alla precedente normativa.
In tal senso, sul
piano pratico, trovandoci di fronte ad un’eccezione alla normativa rifiuti,
suggeriamo caldamente, soprattutto in fase di prima applicazione della nuova
normativa, di prestare la massima attenzione nella loro gestione per evitare
conseguenze amministrative e penali.
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