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Le 10 cose a cui fare attenzione nelle richieste di autorizzazione alle emissioni
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09 Luglio 2008, Studio Kemis

attenzione.jpg

1. Applicazione normativa: è anzitutto importante verificare se il progetto di intervento che si login.jpgha intenzione di realizzare o le modifiche di impianti esistenti possano o meno comportare l'applicazione della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera, perché ci possono essere anche impianti e attività considerate in deroga o altri esclusi dall’obbligo di autorizzazione. E’ inoltre frequente il caso in cui su un impianto esistente vengano effettuate modifiche legate, ad esempio, ad esigenze produttive (variazioni di processo produttivo, modifiche di impianto, cambio di materie prime, etc) : è opportuno stabilire se le modifiche che si vogliono apportare si configurano come modifiche sostanziali che richiedono l’autorizzazione. 

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Rifiuti rispediti al mittente: come comportarsi
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25 Giugno 2008, Studio Kemis

trasporto_rifiuti.jpg

La verifica a destino del carico di rifiuti

Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti a procedure login.jpgdi accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico. Durante questa fase si provvede al controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, si procede alla sua pesatura e si controllano i documenti di accompagnamento. Il rifiuto, oggetto del conferimento, deve ovviamente risultare conforme, fisicamente e chimicamente, alle analisi effettuate e ad eventuali schede descrittive che il mittente abbia fornito.

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Emissioni in atmosfera: non tutto può essere configurato come “Sfiato e ricambio d’aria”
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31 Maggio 2008, Studio Kemis

camini.gif

“Quel camino è autorizzato? Ma no! È solo un ricambio d’aria!”

Questa è la “simpatica” risposta che ci è capitato di sentire durante un nostro sopralluogo tecnico.

In realtà, a parte l’indubbia simpatia, la cosa è piuttosto seria visto che una cattiva interpretazione di cosa sia un punto di emissione e cosa invece uno “sfiato o ricambio d’aria” può avere come conseguenza spiacevoli effetti sanzionatori e penali per il legale rappresentante dell’azienda.

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L’affidamento dei rifiuti speciali: fidarsi è bene ma tutelarsi è meglio!
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20 Maggio 2008, Studio Kemis

 

rifiuti speciali trasporto

La gestione illecita dei rifiuti non è solo ecomafia e fatti eclatanti

Quando si parla di gestione illecita del rifiuto, la maggior parte delle imprese che generano rifiuti, i cosiddetti produttori iniziali come definiti all’art. 183 del D.Lgs. 152/06, tende a liquidare il problema con la parola Ecomafia, sentendosi automaticamente non coinvolta in prima persona nella questione illegalità. Forse non tutti ce ne siamo ancora accorti, ma in realtà anche le aziende che cercano ancora onestamente di mandare avanti la loro attività produttiva, incorrono, non intenzionalmente, nel rischio di coinvolgimento in attività illecite poiché, in quanto produttori, sono responsabili per legge anche di verificare come il rifiuto viene gestito dal trasportatore e dal destinatario finale. Incredibile? ma vero…

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Le responsabilità del produttore di rifiuti:errori frequenti e vecchie consuetudini - 1
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23 Marzo 2008, Studio Kemis

PRIMA PARTE

 

La normativa sui rifiuti: ne è passata di acqua sotto i ponti… login.jpg
Le problematiche relative alla gestione dei rifiuti sono state pressoché ignorate fino alla promulgazione nel 1982 del D.P.R. n. 915 ai cui enunciati è stata successivamente data applicazione con la delibera del 27 luglio 1984.

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Le responsabilità del produttore di rifiuti:errori frequenti e vecchie consuetudini - 2
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23 Marzo 2008, Studio Kemis

SECONDA PARTE (segue da)

Accertamento su trasporto e destinazionelogin.jpg
Uno dei maggiori oneri a carico del produttore è costituito dall’individuazione del soggetto idoneo a cui affidare i rifiuti prodotti, ovvero un soggetto dotato di tutte le autorizzazioni o iscrizioni richieste per legge per poter svolgere una o più fasi della gestione.

La ditta dovrà dunque scegliere e affidare il rifiuto a un trasportatore, quando non sia lei stessa abilitata a farlo, correttamente iscritto all’Albo dei gestori ambientali che consegnerà il carico all’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero che deve, a sua volta, essere legittimato a riceverlo, ovvero autorizzato secondo la procedura di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.


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Le responsabilità del produttore di rifiuti:errori frequenti e vecchie consuetudini - 3
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23 Marzo 2008, Studio Kemis

TERZA PARTE (segue da)

Un caso particolare in cui non basta la quarta copia del formulariologin.jpg
Inoltre il D.Lgs. 152/06 stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’Allegato B alla parte quarta del suddetto decreto, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre alla quarta copia del formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.


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Terre e rocce da scavo: rifiuti o non rifiuti?
Valutazione utente: / 4

27 Marzo 2008, Studio Kemis

Attenzione alle procedure!

terra.jpgE’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29.01.08 il decreto D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha apportato ulteriori correzioni e integrazioni al testo unico ambientale D.Lgs. 152/06 riformulando anche la gestione delle terre e rocce da scavo.

Le terre e rocce da scavo vengono escluse dalla normativa sui rifiuti solo se utilizzate nel rispetto della disciplina fissata dall’articolo 186 del correttivo 2008, completamente riscritto rispetto alla precedente normativa.

In tal senso, sul piano pratico, trovandoci di fronte ad un’eccezione alla normativa rifiuti, suggeriamo caldamente, soprattutto in fase di prima applicazione della nuova normativa, di prestare la massima attenzione nella loro gestione per evitare conseguenze amministrative e penali.

 

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